venerdì 7 dicembre 2012

Non spetta di omettere (di Marco Travaglio)


Da quando la Consulta ha stabilito che “non spetta alla Procura di Palermo di valutare” le intercettazioni Mancino-Napolitano né “di omettere di chiederne l’immediata distruzione”, nelle Procure e nelle polizie giudiziarie di tutt’Italia regna il terrore:
oddio, e se intercettiamo un rapinatore, pedofilo, narcotrafficante, assassino che chiama il Presidente, che si fa?

Breve prontuario delle cose da non omettere di fare, o da omettere di non fare.

1.Tizio chiama il Presidente per dirgli che i pm lo perseguitano e chiedergli di fermarli. Siccome c’è il rischio che il Presidente gli dia retta e si attivi per far insabbiare o avocare l’inchiesta, e che di ciò resti traccia in successive telefonate intercettate, non spetta all’intercettatore omettere di interrompere subito la registrazione e di ingoiare i nastri già registrati.
2.Tizio chiama il Presidente per confidargli di aver rapinato una banca. Siccome è una notizia e una prova di reato, c’è il rischio che un giudice la ritenga interessante per processare Tizio
e condannarlo per rapina e il Presidente per omessa denuncia e favoreggiamento, rammentare l’art. 271 del Codice di procedura che impone l’immediata distruzione delle intercettazioni che svelano colloqui fra medico e paziente, confessore e penitente, avvocato e cliente in barba al segreto professionale. All’ovvia obiezione che l’art. 271 non fa alcun cenno al Presidente, non omettere di sostenere che è chiaro dal tenore della conversazione che il Presidente è un medico che sta curando Tizio, anzi un prete che sta confessando Tizio, anzi un avvocato che sta difendendo Tizio. Si potrebbe anche non omettere di sostenere che il Presidente, o anche Tizio, è il nipote di Mubarak, ma la giustificazione difetterebbe di originalità.
3.Tizio chiama il Presidente e gli rivela: “Lo sa che mia moglie l’ho ammazzata io, ma stanno processando un innocente al posto mio?”. Siccome è una prova a discarico di un imputato che sta per essere condannato ingiustamente, c’è il rischio che il giudice che processa l’innocente sia tentato di usare la telefonata per scagionare l’imputato e imputare il marito al suo posto. Dunque non spetta all’intercettatore omettere di gettare nella stufa la bobina, altrimenti il Presidente s’incazza e la Consulta pure.
4.Tizio chiama il Presidente per due chiacchiere e il Presidente gli confessa che sta preparando un colpo di Stato, invitandolo a dargli una mano. Siccome anche questa è una notizia di reato, l’attentato alla Costituzione, cioè uno dei due reati per cui il Presidente è imputabile nell’esercizio delle sue funzioni (l’altro è l’alto tradimento), c’è il rischio che il giudice sia tentato di usare il nastro per chiedere al Parlamento di metterlo in stato d’accusa. Dunque non spetta all’intercettatore valutare l’intercettazione e di omettere di chiederne l’immediata distruzione. Perchè è vero che la Costituzione prevede la messa in stato d’accusa del Presidente per alto tradimento e attentato alla Costituzione, ma basta distruggere le prove e nessun Presidente verrà mai messo in stato d’accusa per alto tradimento e attentato alla Costituzione.
5.Tizio chiama il Presidente, i due si dicono una a caso delle cose sopra citate, l’intercettatore non omette di distruggere il relativo nastro, ma resta un problema irrisolto: oltre a Tizio e al Presidente, che non riveleranno mai quello che si son detti, c’è un terzo soggetto a conoscenza della conversazione: l’intercettatore. Il quale, sebbene assicuri che non spetta a lui omettere di non dire nulla a nessuno, anzi che ha perso la memoria, anzi non ricorda nemmeno le sue generalità, potrebbe sempre omettere di non parlarne con qualcuno. A questo punto è pronto un killer di Stato, al quale non spetta di omettere di sciogliere l’intercettatore nell’acido.

Marco Travaglio - 07 dicembre 2012 -
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