sabato 25 agosto 2012

Carlassare: “L’immunità del Presidente nella Carta non esiste” (Silvia Truzzi)


LA GIURISTA: “IL DIBATTITO NON DEV’ESSERE SULLA PERSONA, MA SULL’ISTITUZIONE”
“Il Presidente non è penalmente immune”

Populismo no, semplicemente diritto. Del conflitto di attribuzioni sollevato dal Colle abbiamo parlato con Lorenza Carlassare, professore emerito di Diritto costituzionale e direttore della Scuola di cultura costituzionale a Padova, uno dei massimi studiosi della Carta. E abbiamo
scoperto che è la stessa legge (la 219/89) citata dal Capo dello Stato nel decreto che solleva il conflitto, a metterlo in seria difficoltà.
Professoressa, si continua a citare il passo in cui la norma dice che il Presidente della Repubblica non si può intercettare “se non dopo che la Corte costituzionale ne abbia disposto la sospensione dalla carica”.
Riprendo la parola su un tema che ha ormai stancato perché mi sembra si trascurino sia i dati normativi, sia la giurisprudenza costituzionale. L’art. 7 della l. 219 riguarda solo i reati previsti dall’art. 90 Cost., alto tradimento e attentato alla Costituzione. E si occupa unicamente delle intercettazioni dirette. Ma in altri articoli la medesima legge è chiara sulla possibilità dell’autorità giudiziaria di giudicare il Capo dello Stato per reati comuni: per l’art. 10, il Parlamento in seduta comune “qualora ritenga che il reato sia diverso da quelli previsti dall’articolo 90 dichiara la propria incompetenza e trasmette gli atti all'autorità giudiziaria”. E (art. 8, comma 3): “Qualora il comitato abbia dichiarato la propria incompetenza, gli atti del procedimento sono trasmessi all’autorità giudiziaria”.

Tutto ciò significa che il Presidente non è penalmente immune?
Sempre nel 1989, adeguandosi alla legge, il Parlamento ha emanato il regolamento sui procedimenti d’accusa. Illuminanti sono le parole pronunciate in quell’occasione dal relatore Labriola alla Camera: “il Capo dello Stato, a differenza di quanto proclamava lo Statuto, non è né sacro né inviolabile. La nostra è una Repubblica i cui organi rispondono sempre delle loro azioni”. Quando il Parlamento rileva che non si tratta di attentato alla Costituzione o alto tradimento, e “dichiara la sua incompetenza… è evidente che si ripristina la competenza del giudice comune”. Infatti, dal momento in cui l’Assemblea si dichiara incompetente “gli elementi agli atti non sono più relativi al delitto presidenziale” (Camera dei deputati, X legislatura, seduta del 7 giugno 1989).

Ci sono precedenti simili a questo caso di cui la Consulta dovrà tenere conto?
È strano che poco se ne parli. Uno, assai chiaro (l’hanno dimenticato?) riguarda Cossiga che aveva sollevato un conflitto d’attribuzione contro due sentenze della Cassazione del 2000. La Corte Costituzionale – sentenza 154/2004 - respinge “la tesi secondo cui anche gli atti extra funzionali del Presidente della Repubblica dovrebbero ritenersi coperti da irresponsabilità”. Concludendo: “Una cosa è fuori discussione, l’articolo 90 della Costituzione sancisce la irresponsabilità del presidente, salvo le ipotesi estreme di alto tradimento e attentato alla Costituzione, solo per gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni”. Quindi è chiaro che per gli atti compiuti fuori dall’esercizio delle funzioni è penalmente responsabile: non è un soggetto immune. Solo politicamente è irresponsabile.

Allora chiariamo la differenza tra responsabilità penale e responsabilità politica.
Il Capo dello Stato è politicamente irresponsabile: non può essere chiamato a rispondere politicamente delle sue azioni a differenza del governo che risponde al Parlamento degli atti e delle scelte compiute: ciascuna Camera può sfiduciarlo, constringendolo alle dimissioni. Nessuno invece può chiedere conto dei suoi atti al Presidente della Repubblica, nessuno può interferire con la durata del suo mandato. La sanzione della responsabilità politica è la perdita della carica. Ben diversa è la responsabilità penale che consegue alla commissione di un reato e per il Presidente è piena. Bisogna capire il senso dell’art. 90 e della irresponsabilità per gli atti compiuti nel-l’esercizio delle funzioni, che si spiega con l’esclusione del capo dello Stato dalla funzione di governo. L’art. 90 va letto insieme all’art. 89: “Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità”.

Ovvero in un sistema parlamentare le decisioni politiche sono sottratte al Presidente della Repubblica?
Gli atti che firma il Presidente sono sostanzialmente decisi dal governo. Ad esempio un decreto legge è del governo e solo formalmente è del Presidente della Repubblica che logicamente non può essere responsabile di atti decisi da altri: l’eccezione è l’attentato alla Costituzione di cui risponde per non averne impedito l’emanazione dell’atto, negando la sua firma. Per gli atti estranei alla funzione invece, come ho detto, è responsabile. Cito queste fonti perché si continuano a proclamare slogan a vanvera, senza fondamenti giuridici. Ma una discussione seria va condotta sulla base del diritto positivo. Tutto il diritto positivo è in contrasto con la tesi dell’immunità.

Altre fonti a conferma?
Uno dei tanti “lodi” proposti da Berlusconi per avere l’immunità. L’articolo 1 legge 140/2003: “Facendo salvo quanto previsto dall’articolo 90 della Costituzione relativo ai reati presidenziali, si prevede l’improcedibilità o la sospensione del procedimento”. Questa norma, bocciata poi dalla Consulta, prevedendo una sospensione del procedimento, dà quindi per scontato che questo possa aver luogo. Ricordo ancora, all’inizio del luglio 2010, l’emendamento (Ceccanti e altri) presentato in Commissione Affari costituzionali (poi ritirato), per il quale tutto ciò che il Capo dello Stato facesse o avesse fatto, durante la carica o prima, qualunque fosse la gravità del reato, restava impunito per tutti i sette anni del mandato presidenziale.

Gustavo Zagrebelsky ha scritto che la Corte sarà in grave imbarazzo, comunque decida avrà perso.
Data la sua precedente sentenza e date le norme, mi sembra difficile che possa accogliere gli argomenti dell’Avvocatura dello Stato, dovendo decidere sulla base del diritto. Ma resta l’imbarazzo, trattandosi di un Presidente da tutti stimato, che ha sempre cercato di fare l’interesse comune, visto che la questione, come sempre da noi, è posta in termini di contrapposizione. Ma qui si discute di istituzioni, non di persone, e il discorso dovrebbe essere condotto oggettivamente.

Cosa succederà?
Non ho facoltà divinatorie. Mi auguro che in qualche modo si levi la Consulta dall’imbarazzo.

La legge bavaglio torna tristemente d’attualità.
È grave che si riapra in questa occasione il discorso sulle intercettazioni. Mi interessa più questo profilo della spiacevole vicenda che l’esito del conflitto; la legge sulle intercettazioni poi rimane e può produrre gravissimi danni. L’articolo 15 Cost. garantisce la riservatezza delle comunicazioni private a tutti i cittadini. Ma è necessario bilanciarlo con l’art. 21, il diritto all’informazione: perciò sempre si distingue la posizione di chi esercita pubbliche funzioni - rappresentanti politici, organi del governo, pubblici amministratori (art. 54 Cost.) - da quella di tutti noi. Il loro comportamento anche privato condiziona le nostre scelte: in un sistema democratico i cittadini debbono conoscere ciò che riguarda persone politicamente responsabili.

I politici vogliono profittare di questa vicenda per riaprire il discorso.
Certo, per affermare che chi rappresenta le istituzioni ed esercita poteri pubblici va tutelato. Ma non è possibile assimilare la loro posizione a quella del Capo dello Stato, sono assolutamente incomparabili. La sua ‘riservatezza’, a differenza della loro, va severamente difesa, non può subire attenuazione alcuna; l’art. 15 Cost. nei suoi confronti ha valore pieno: non essendo ‘politicamente responsabile’ il Presidente ha diritto all’assoluto rispetto della riservatezza delle sue comunicazioni. Il dibattito mi pare si debba muovere in questa direzione e non sul versante dell’immunità: assolutamente indifendibile.

Silvia Truzzi - 25 agosto 2012 -
Fonte: Il Fatto Quotidiano Pdf
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